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Breve disamina della disciplina fiscale dei piani azionari in favore dei dipendenti L’obiettivo dei piani azionari in favore dei dipendenti è generalmente quello di aumentare il loro legame con l’impresa, consentendogli di ricavare dei guadagni commisurati al buon andamento della stessa. D’altra parte, in passato attraverso tale strumento sono state anche erogate delle retribuzioni in natura che hanno potuto godere di un trattamento tributario che eufemisticamente potremmo definire vantaggioso: vendendo immediatamente le azioni, ricevute gratuitamente o acquistate ad un prezzo più basso del loro valore di mercato, il dipendente lucrava un guadagno che non era assoggettato ad imposta. Il legislatore ha reagito al proliferare di questo genere di operazioni allestendo il sistema di norme che di seguito illustreremo per sommi capi, dopo aver rapidamente esposto la disciplina previgente. § 1 L’art.48, lett. g), TUIR, prima delle modifiche operate dal d.legislativo 505 del 1999. Prevedeva che non concorresse a formare il reddito di lavoro dipendente “il valore delle azioni, in caso di sottoscrizione di azioni ai sensi degli articoli 2349 e 2441, ultimo comma del Codice Civile…” Le operazioni a cui si riferiva la norma riguardavano: le assegnazioni straordinarie (gratuite) di utili a favore dei dipendenti sotto forma di speciali categorie di azioni emesse a tal fine (art.2349); l’offerta di azioni di nuova emissione in favore dei dipendenti (art.2441). Nessuna tassazione dunque in tali casi, a condizione che i dipendenti risultassero dipendenti alla data della sottoscrizione e che le azioni assegnate fossero nuove. § 2 L’art.81 TUIR, prima delle modifiche operate dal d.legislativo 505 del 1999. Si tenga presente che, in caso di successiva alienazione delle azioni, trovava applicazione il comma 5 dell’art.81 allora vigente, a norma del quale: la plusvalenza era costituita dalla “differenza tra il corrispettivo percepito … ed il costo od il valore di acquisto …”. § 3 Reazione. L’art. 81, comma 5, TUIR è stato modificato dall’art.10 del d. legislativo 505 del 1999 aggiungendo le parole “assoggettato a tassazione” al termine del periodo. Pertanto, con riferimento alle cessioni effettuate a decorrere dall’1.1.2000, il valore normale delle azioni non assoggettato a tassazione al momento dell’assegnazione non può essere scomputato dal corrispettivo ricevuto ai fini del calcolo della plusvalenza. Era prevista, tuttavia, la possibilità di affrancare fiscalmente, entro una certa scadenza, il valore delle azioni possedute al 30 giugno 1998. In pratica, si calcolava la plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva confrontando il valore della frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato o il valore di una perizia giurata di stima, con il valore delle azioni alla data di acquisizione da parte del dipendente determinato a norma dell’art.9 TUIR (per le azioni non quotate, occorreva quindi fare riferimento al patrimonio netto della società o ente). In tal caso la plusvalenza può calcolarsi considerando come costo di acquisto il valore su cui si è pagata l’imposta sostitutiva. § 4 Il nuovo art.48 TUIR La modifica dell’art.81 è la conseguenza dei radicali cambiamenti apportati all’art.48 dove per effetto dell’art.13 del d.legislativo 505 del 1999 è stata cambiata la lettera g) e inserita la lettera g bis) dando vita ad un nuovo e articolato sistema. L’attuale assetto prevede che: “non concorrono a formare il reddito (di lavoro dipendente): g) il valore delle azioni offerte alla generalità (c.d. azionariato popolare ai dipendenti n. d. r.) dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4.000.000, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno 3 anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto è assoggettato a tassazione (quale reddito di lavoro dipendente n. d .r.) nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione”; g bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta…”. Nei casi in cui il prezzo pagato è inferiore al valore delle azioni, determinato secondo i criteri di cui all’art.9 TUIR, l’agevolazione non spetta e la differenza è considerata reddito di lavoro dipendente. E’ inoltre previsto che detta differenza concorra in ogni caso a formare il reddito se la partecipazione del dipendente è superiore al 10 per cento del capitale. La lettera g bis) si riferisce a di piani di azionariato che hanno l’obiettivo di fidelizzare categorie di dipendenti o singoli dipendenti. L’intera disciplina si applica alle azioni emesse dalla società in cui il dipendente presta la propria attività e a quelle emesse da società controllanti, controllate e collegate (art. 48, comma 2 bis, TUIR). § 5 Regime di transizione per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente. A salvaguardia dei piani privi di finalità speculative ed elusive, predisposti nel vigore dell’art.48, lett. g), ante modifiche, è stato opportunamente previsto un regime transitorio. L’art. 13, comma 2, d. legislativo 505/1999, infatti, stabilisce che i nuovi criteri di tassazione (del reddito di lavoro dipendente) non si applicano: a tutte le assegnazioni già effettuate anteriormente all.1.1.2000, indipendentemente dalla data della delibera; alle assegnazioni derivanti dall’esercizio di opzioni che sono state già attribuite nel periodo che va dal 1.1.1998 al 15.1.2000 (data di entrata in vigore del provvedimento). In tali casi continua ad applicarsi la previgente disciplina sempreché più favorevole. Occorrerà pertanto verificare se l’assegnazione è stata effettuata anteriormente all’1..1.2000, ovvero dopo tale data. Se l’assegnazione è avvenuta prima dell’1.1.2000, essa non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente, indipendentemente dalla data della delibera. Se l’assegnazione è avvenuta dopo l’1.1.2000, si deve fare riferimento alla data della delibera che ha attribuito il diritto d’opzione. Se la delibera è stata adottata nel periodo che va dall’1.1.98 al 15.1.2000 non si applica la nuova disciplina e l’assegnazione non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Ci si domanderà quale sia il trattamento riservato ai piani di azionariato deliberati anteriormente al 1 gennaio 1998? Per tutte le assegnazioni di azioni intervenute a decorrere dal 16 gennaio 2000 (non dall’1.1.2000 perché potrebbero essere state attribuite il 14.1.2000 e assegnate il 15 !), anche se conseguenza di diritti di opzione attribuiti sulla base di piani di azioni deliberati in periodo precedente all’1.1.1998 si applica l’attuale disciplina di cui alla lett. g bis) dell’art.48. § 6 Operazioni speculative. In caso di successiva alienazione delle azioni da parte del dipendente occorrerà distinguere a seconda che il costo od il valore di acquisto sia stato o meno assoggettato a tassazione. Qualora l’acquisizione non abbia concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente, l’intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare ad imposta sostitutiva, tenendo conto in ogni caso delle eventuali somme corrisposte dal dipendente a fronte dell’assegnazione delle azioni. Infatti, la nuova versione dell’art.82 è sempre applicabile alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2000, anche se derivanti dalla cessione di azioni assegnate e assoggettate al trattamento tributario di cui alla previgente lettera g), comma 2, dell’art.48 del TUIR.